Preambolo
Tenuto conto della rilevanza e della riconosciuta utilità sociale, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale penale e civile, nonché nelle procedure di arbitrato e conciliazione previste dalle leggi, della attività professionale svolta dall’investigatore privato autorizzato, il cui esercizio, previo conseguimento di apposita licenza prefettizia ed approvazione e vidimazione di specifica integrativa “ tabella delle operazioni”, è riservato alle persone che siano in possesso di tutti i requisiti stabiliti espressamente dalla legge, ed abbiano maturato nelle specifiche prestazioni ed operazioni autorizzate, particolari e specifiche competenze tecniche, che possano garantire il corretto esercizio professionale di tale attività;
Tenuto conto della peculiarità, la delicatezza, la particolare natura intellettuale e la complessità delle problematiche di natura etica, giuridica, metodologica, tecnica ed operativa, che l’investigatore privato autorizzato deve affrontare nello specifico esercizio professionale delle attività autorizzate, e tenuto conto del rischio ed il pericolo che tali attività possano potenzialmente comportare nei confronti del diritto alla “privacy” delle persone;
Tenuto conto delle disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 nonché dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dalla normativa nazionale applicabile e s.m.i.), e successive modificazioni, che regolamentano e tutelano la dignità e riservatezza delle persone in relazione al trattamento dei propri dati personali eseguito da terzi, introducendo in tal senso numerosi limiti, in particolare nelle operazioni di raccolta, comunicazione ed utilizzazione di tali dati, con il principale obiettivo di garantire che il trattamento dei dati personali, venga svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità e riservatezza delle persone oggetto di tale trattamento;
Vista la specifica normativa stabilita dagli artt. 134 -141 del “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (R.D. 18 giugno 1931 n.773), dagli artt. 257 – 260 del “Regolamento per la esecuzione” del T.U.L.P.S. (R.D 6 maggio 1940 n. 635), dagli artt. 327 – bis del “Codice di procedura penale” e art. 222 delle Norme di Attuazione e Coordinamento del Codice di Procedura Penale e delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e dei successivi provvedimenti del “Garante per la protezione dei dati personali”, tra i quali il provvedimento emanato in data 28 giugno 2007 “Autorizzazione n. 6/2007 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2007 – supp. ord. n. 186 nonché dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dalla normativa nazionale applicabile e s.m.i.;
Pertanto Syria Group, Istituto di Investigazione Private per le Investigazioni Aziendali, Civili, Penali, per le Informazioni Commerciali e per la Sicurezza – titolare di autorizzazione governativa, ai sensi dell’ex artt. 134 e ss. del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza, adotta il seguente Codice Deontologico.
Titolo I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – L’opera professionale dell’investigatore privato nell’espletamento delle attività di investigazione, ricerca, raccolta di informazioni, e di tutte le altre specifiche attività integrative e complementari regolarmente autorizzate, dovrà sempre essere ispirata ed improntata alla più rigorosa, scrupolosa e fedele osservanza, dei principi, delle regole e dei doveri di buona e corretta condotta professionale, di integrità morale, equità, giustizia e responsabilità professionale.
Art. 2 – L’investigatore privato, nell’esercizio dell’attività professionale, deve osservare scrupolosamente le normali regole di correttezza, dignità, sensibilità e alta professionalità, anche fuori dall’ambito lavorativo deve mantenere irreprensibile condotta, posto che nell’esplicare il delicato compito affidatogli dal cliente, l’investigatore non compie solo atti di interesse privato ma anche una precipua funzione sociale di pubblica utilità, affiancandosi, nei casi previsti dalla Legge, alle Forze dell’Ordine.
Art. 3 – Assume particolare rilievo il comportamento che l’investigatore deve tenere nei confronti del Cliente: costituisce suo primo dovere quello di informare quest’ultimo su tutte le norme che regolano l’attività investigativa e sulle conseguenze giuridiche derivanti dall’azione svolta dall’operatore, con particolare riferimento alle disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996.
Art. 4 – L’investigatore privato esercita la propria attività professionale, nel rispetto della Costituzione e delle leggi, salvaguardando i diritti della personalità e della riservatezza, nel rispetto della verità e completezza d’informazione, al fine di soddisfare il legittimo bisogno privato di informazione delle persone e consentire alle stesse, sia in sede stragiudiziale che giudiziale civile, penale, amministrativa e tributaria, la idonea tutela e difesa dei propri legittimi diritti ed interessi, provando i fatti che ne costituiscono il fondamento giuridico.
Art. 5 – Assume particolare rilievo per l’investigatore privato, il dovere di informare i Committenti all’atto del conferimento dell’incarico, del contenuto delle norme che regolano la specifica attività richiesta, precisando le iniziative, le soluzioni tecniche e le ipotesi operative ritenute possibili e più opportune.
Art. 6 – L’atteggiamento che l’investigatore privato deve tenere nei confronti dei terzi, siano essi privati cittadini o pubbliche autorità, va improntato a criteri di massimo rispetto e disponibilità, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti. Nei confronti degli organi a cui l’investigatore è sottoposto al controllo deve prestare la massima collaborazione sia nel fornire tutti necessari chiarimenti sullo svolgimento dell’attività investigativa, che nel prestare la propria opera nei casi in cui gli viene chiesto un intervento di ausilio per i fini di giustizia.
Art. 7 – Il titolare della licenza nonché i suoi Collaboratori, debitamente segnalati alla Prefettura di competenza, devono sempre assolvere i propri doveri professionali con il massimo scrupolo ed impegno evitando sempre ed in ogni caso di commettere atti limitativi della libertà individuale. In particolare, gli stessi, nell’essere tenuti alla massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’esercizio della attività investigativa, devono provvedere all’osservanza scrupolosa delle disposizioni previste dalla L. 675/1996 concernente la tutela della privacy.
Art. 8 – Nel rispetto delle norme di legge vigenti e della deontologia professionale, l’investigatore privato deve rappresentare e/o difendere il proprio assistito, in modo che l’interesse di quest’ultimo prevalga sul proprio, su quello di un collega e/o di terzi in generale. Se l’investigatore privato ritiene di non essere in grado di assolvere con la necessaria competenza tecnica e giuridica l’incarico richiestogli, deve rinunciare espressamente a tale incarico.
Titolo II – SEGRETO PROFESSIONALE
Art. 9 – L’investigatore privato in sede giudiziaria civile, penale, amministrativa e tributaria, ha facoltà di astenersi dal testimoniare e di apporre il segreto professionale, in relazione a quanto ha conosciuto per ragione della propria professione.
Art. 10 – Dovere fondamentale dell’investigatore, soprattutto in riferimento al rispetto della normativa sulla privacy richiamata all’art. 7 è quello di informare il Cliente sulla segretezza delle informazioni acquisite nei confronti del destinatario dell’investigazione, nei casi in cui è esentato dall’informare quest’ultimo di essere in possesso dei suoi dati personali; nonché di rendere edotto il committente quando lo stesso è esonerato dal richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati acquisiti.
Art. 11 – Indipendentemente dalla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge, i rapporti che deve tenere l’investigatore privato con la stampa e gli altri organi di informazione, devono essere sempre improntati alla tutela della riservatezza delle notizie ed informazioni acquisite per tramite del proprio ufficio. In particolare, nei casi in cui non è tenuto ad osservare il dovere di segretezza e riservatezza, l’investigatore privato dovrà valutare attentamente le conseguenze che possono derivare dalla divulgazione di notizie da lui riferite ad organi di informazione pubblica e/o privata, mediante il rilascio di dichiarazioni equilibrate e, di certo, mai lesive della dignità professionale di un altro collega o dell’intera categoria.
Titolo III
CONFERIMENTO ED ESTINZIONE DEL MANDATO
Art. 12 – Il titolare dell’autorizzazione di polizia non può delegare ad altri la direzione dell’attività investigativa; nel caso in cui si avvalga dell’opera di collaboratori deve impartire puntuali direttive ed indicazioni operative al fine del corretto svolgimento delle investigazioni e gli operatori non potranno, per nessun motivo, assumere decisioni o intraprendere iniziative senza l’assenso dell’investigatore privato al fine di stabilire le modalità ed i limiti di esercizio dell’attività delegata.
Art. 13 – L’investigatore privato può usufruire dell’operato di un collega per lo svolgimento di incarichi particolarmente complessi e previa comunicazione al Committente che deve esprimere il proprio consenso, anche in ordine al compenso per la prestazione effettuata dal collega collaboratore titolari autonomamente di regolare autorizzazione di polizia.
Art. 14 – L’investigatore privato, prima di accettare un incarico professionale, deve valutare attentamente se sussistano casi di incompatibilità rispetto ad altri incarichi precedentemente assunti; in particolare deve verificare la sussistenza o meno di conflitti di interessi tra suoi Committenti, e nel caso, rinunciare ad alcuno degli incarichi ricevuti.
Art. 15 – Data la natura di attività di libero professionista, l’investigatore privato deve mantenere una posizione di imparzialità ed indipendenza anche quando aderisce ad organizzazioni societarie od associative aventi natura politica e/o partitica; non può, pertanto, mai farsi condizionare nello svolgimento della sua attività e tanto meno alterare il risultato della prestazione al fine di favorire l’organismo al quale appartiene.
Art. 16 – L’investigatore privato, che è tenuto ad ottenere un esplicito mandato dal Committente e che tenga, soprattutto, conto delle disposizioni previste dalla Legge n. 675/1996, deve rinunciare all’incarico quando lo stesso risulta contrario a leggi o regolamenti ovvero comporti l’espletamento di servizi espressamente vietati dalle leggi vigenti ovvero ancora possa ostacolare il normale svolgimento di indagini di polizia giudiziaria.
Art. 17 – L’investigatore privato non può accettare l’incarico di un nuovo Cliente se la riservatezza sulle informazioni fornite da un vecchio Cliente rischia di essere violata o quando la conoscenza da parte dell’investigatore degli affari del vecchio Cliente avvantaggerebbe il nuovo.
Art. 18 – L’investigatore privato non può utilizzare, per nessun motivo, le notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio, meno che mai al fine di trarre per sé o per altri un beneficio diretto od indiretto; la sua posizione deve essere sempre improntata alla massima correttezza e serietà professionale, soprattutto quando la natura delle informazioni in suo possesso è particolarmente delicata.
Titolo IV
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Art. 19 – L’investigatore privato è tenuto a rispettare, nello stipulare i contratti di prestazione professionale, i limiti tariffari previsti dalle tabelle, debitamente affisse alla visione del pubblico nella sede dell’Istituto, approvate dalla Prefettura di competenza, al fine di evitare forme di concorrenza sleale.
Art. 20 – L’onorario richiesto dall’investigatore privato deve essere illustrato al Cliente in tutte le sue voci e deve essere equo e pienamente giustificato.
Art. 21 – Per la determinazione degli onorari si dovrà tener conto della importanza, complessità ed urgenza dell’incarico e del decoro della professione, nonché prevedere che i compensi possano essere pattuiti su base oraria, o percentuale, o forfetaria.
Art. 22 – L’investigatore non deve concludere patti con i quali il compenso sia riferibile al risultato ottenuto; in particolare non deve stipulare accordi con il Cliente che obbligano quest’ultimo a riconoscere all’investigatore una parte del risultato, sia esso somma di denaro o qualsiasi altro bene o valore conseguito a conclusione dell’attività investigativa.
Art. 23 – Quando l’investigatore privato richiede il versamento di un acconto sulle spese e/o sulle tariffe applicate, questo non deve andare al di là di una ragionevole stima dei prezzi legittimamente praticati, in base al tariffario approvato dalla competente Prefettura, e dei probabili esborsi richiesti dalla natura dell’incarico investigativo.
Art. 24 – Per quanto non espressamente disciplinato dalla approvata tabella tariffaria, e fatta salva diversa legittima pattuizione scritta, si farà riferimento a quanto stabilito dall’art. 1176 e dagli articoli compresi tra il 2229 ed il 2238 del codice civile.
Titolo V
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ
Art. 25 – E’ auspicabile, ma non obbligatorio, che a garanzia delle proprie obbligazioni, l’investigatore privato, oltre alla cauzione versata alla Prefettura di competenza al momento del rilascio del titolo di polizia, stipuli apposita assicurazione per la propria responsabilità civile professionale, tenuto conto della natura e della portata dei rischi che si assume nell’esercizio della propria attività professionale.
TITOLO VI
RAPPORTI CON LA PREFETTURA E LA QUESTURA TERRITORIALMENTE COMPETENTE
Art. 26 – L’investigatore privato deve esplicare le attività per le quali ha ottenuto espressamente l’autorizzazione di polizia, che è tenuto a rinnovare annualmente, seguendo le direttive impartitegli dalla Prefettura competente territorialmente, attenendosi, altresì, alle leggi vigenti in materia.
Art. 27 – L’investigatore privato, titolare della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, è tenuto a dirigere personalmente l’attività, per la quale risponde nei confronti dei terzi e delle Amministrazioni addette al suo controllo, non potendo in alcun modo delegare nessuno a tali compiti.
Art. 28 – L’investigatore privato autorizzato ex art. 134 T.U.L.P.S., deve annotare sul registro degli Affari, la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi dell’art. 135 T.U.L.P.S.:
a) le generalità delle persone con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell’affare o dell’operazione;
c) l’onorario convenuto e l’esito dell’operazione;
d) gli estremi del documento di identità o di altro documento avente valore equipollente, con il quale il Committente ha dimostrato la propria identità personale.
Art. 29 – L’investigatore privato autorizzato ex art. 222 delle Norme di Attuazione e Coordinamento del Codice di Procedura Penale deve annotare sul registro speciale:
a) le generalità e l’indirizzo del Difensore Committente;
b) la specie degli atti investigativi richiesti;
c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell’incarico.
Art. 30 – Fatta salva la deroga prevista per gli investigatori privati autorizzati ex art. 222 delle Norme di Attuazione e Coordinamento del Codice di Procedura Penale, gli investigatori privati autorizzati ex art. 134 T.U.L.P.S. ed i loro collaboratori, sono tenuti a prestare la propria opera a richiesta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, ed anche a tutte le legittime richieste loro rivolte da Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o Polizia Giudiziaria, aderendo, altresì, a tutte le istanze dalla stessa rivoltegli anche ai fini del controllo sull’attività dall’investigatore privato.
Art. 31 – L’investigatore privato deve, prima di assumere personale addetto alla collaborazione nell’esercizio dell’attività professionale, provvedere a comunicare alla Prefettura territorialmente competente i singoli nominativi, la quale ne prenderà atto.
Art. 32 – L’investigatore privato autorizzato ex art. 134 T.U.L.P.S., è tenuto a comunicare alla propria Prefettura di competenza, le generalità del proprio personale dipendente e dei propri collaboratori parasubordinati così come stabilito ai sensi dell’art. 259 del T.U.L.P.S..
Titolo VII
RAPPORTI TRA INVESTIGATORI PRIVATI
Art. 33 – Lo spirito di colleganza esige un rapporto di fiducia tra gli investigatori privati nell’interesse dei loro Clienti-Assistiti; esso non deve mai porre gli interessi degli investigatori privati in contrasto con quelli della giustizia, soprattutto quando opera nell’esercizio dell’attività investigativa per la difesa penale.
Art. 34 – L’investigatore privato riconoscerà come Colleghi, gli investigatori che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di competenza.
Art. 35 – Data la natura estremamente delicata dell’attività esercitata dall’investigatore privato, tutte le comunicazioni tra Colleghi sono da considerarsi “confidenziali”. Ciò significa che l’investigatore privato ha facoltà di non rivelare il contenuto di tali comunicazioni né a terzi, né ai propri Clienti. Quando tali comunicazioni sono fatte per iscritto devono portare, comunque la dicitura “riservata” o “confidenziale”.
Art. 36 – L’investigatore privato non può altresì, versare ad alcuno un compenso o quant’altro, quale contropartita per la presentazione di un Cliente.
Art. 37 – L’investigatore privato non può assumere un incarico investigativo o di altra natura, se è a conoscenza del fatto che il potenziale Cliente è già assistito professionalmente da un Collega, a meno che questi gli comunichi di aver rinunciato all’incarico precedentemente conferitogli ed ancora in atto.6
Art. 38 – L’investigatore privato nel caso in cui sostituisce un Collega in un servizio investigativo o di altra natura, deve preventivamente dare comunicazione a quest’ultimo ed assicurarsi che sono state prese tutte le disposizioni necessarie per il regolamento delle spese e dei compensi al sostituito. Questo obbligo non rende, tuttavia, l’investigatore privato responsabile per il pagamento del compenso al suo predecessore.
Art. 39 – Se debbono essere effettuati dei servizi urgenti nell’interesse del Cliente, prima che possano essere espletate le formalità previste dall’art. 38, l’investigatore privato ha il potere-dovere di farlo a condizione però d’informare immediatamente il collega che egli ha sostituito.
Titolo VIII
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 40 – Le norme del presente “Codice Deontologico” sono operative nei confronti di tutti i Collaboratori e/o Soci della Syria Group, senza distinzione alcuna, i quali sono tenuti al rigoroso rispetto. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni, i Collaboratori e/o Soci saranno sottoposti a procedimenti previsti per legge
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