La legge 7 dicembre 2000, n. 397, ha introdotto nel codice penale una fattispecie di cui possono diventare destinatari gli investigatori privati durante lo svolgimento di indagini difensive: in particolare, l’art. 379-bis c.p. stabilisce una pena consistente nella reclusione fino ad un anno per chiunque riveli indebitamente notizie segrete inerenti ad un procedimento penale, apprese per aver partecipato o assistito ad un atto dello stesso.
L’art. 4 della l. n. 397/2000 ha modificato l’art. 200 comma 1 lett. b) c.p.p., indicando esplicitamente anche l’investigatore privato autorizzato tra le categorie di soggetti abilitati ad opporre il segreto professionale, non essendo obbligati a deporre su quanto conosciuto in ragione del proprio ministero, ufficio o professione. L’unica eccezione rispetto all’opposizione del segreto professionale riguarda i casi in cui i soggetti nominati nella norma in esame abbiano l’obbligo di riferire quanto appreso all’Autorità giudiziaria.
Tuttavia, l’inciso contenuto nel comma 1 dell’art. 200 c.p.p. non si applica ai soggetti facenti parte dell’ufficio difensivo, con particolare riferimento all’obbligo di denuncia dei reati di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito dell’attività di investigazione difensiva.
Inoltre, durante lo svolgimento di un’indagine difensiva, l’investigatore privato ha la facoltà di opporre il segreto professionale anche di fronte alla richiesta di esibizione e al sequestro di atti, documenti o cose esistenti presso lo stesso ad opera dell’Autorità giudiziaria, salvo che costituiscano corpo del reato.
Il legislatore ha così esteso la disciplina del segreto professionale nell’ambito dei soggetti che svolgono attività forense anche agli investigatori privati, equiparandoli di fatto ad avvocati, consulenti tecnici e notai. Di conseguenza, si realizza l’omogeneità della disciplina tra il difensore ed i suoi ausiliari, in relazione alle garanzie di libertà poste a tutela della funzione difensiva, a conferma del riconoscimento all’investigatore privato autorizzato della piena soggettività processuale.
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